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Consulenza Societaria: le società benefit

Le Società Benefit sono previste nella L. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 entrata in vigore l’1 gennaio 2016).

possono essere definite come quelle società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
ELEMENTI ESSENZIALI
Gli elementi essenziali della società benefit sono costituiti da:

  1. lo scopo di lucro;
  2. la ricerca del beneficio comune, da intendersi come il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376 della Legge 208/2015 (ovvero: le persone, le comunità, i territori, l’ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e le associazioni e gli altri portatori di interesse, diversi, dunque, da persone, enti, comunità, territori e beni. Esempio: riduzione dell’inquinamento ambientale o acustico, dell’obesità, dell’accumularsi dei rifiuti, della fornitura di beni o servizi per cittadini a basso reddito).

Per potersi fregiare della denominazione di “società benefit” e utilizzarla in tutte le comunicazioni
verso l’esterno, è necessario però rispettare una serie di obbligazioni, ovvero:

  • le finalità del beneficio comune devono essere riportate nell’oggetto sociale;
    la gestione della società benefit deve bilanciare gli interessi della propria compagine sociale con quelli dei soggetti su cui l’attività ha un impatto;
  • la società deve individuare un responsabile a cui attribuire i compiti e le funzioni necessarie a perseguire il beneficio comune (si tratta del cd. “responsabile d’impatto”). In particolare, il soggetto responsabile dev’essere scelto dall’organo amministrativo all’estero o all’interno dell’ente (anche tra gli stessi amministratori);
  • gli obiettivi perseguiti e realizzati devono essere rendicontati annualmente attraverso la predisposizione annuale di una relazione da parte dell’organo amministrativo concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito Internet della società. In particolare, la relazione consta essenzialmente di 3 parti ovvero: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 della legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 (governo d’impresa, lavoratori, altri portatori d’interesse, ambiente); una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Il principale vantaggio per una società nel presentarsi come “società benefit” riguarda la sua
immagine pubblica: infatti, chi si rapporta con una società benefit sa che, unitamente allo scopo di
lucro, la stessa persegue in maniera non occasionale finalità di beneficio comune in modo
trasparente.

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